La Cassazione traccia l’identikit dell’amministratore di fatto
- David Ascarelli
- 12 ott 2022
- Tempo di lettura: 2 min
Con sentenza n. 34381 del 16 settembre 2022, la seconda sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a precisare gli elementi sintomatici che qualificano la funzione dell’amministratore di fatto, ovvero quella figura equiparata dall’articolo 2639 del Codice Civile “al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile”.
La giurisprudenza di legittimità (principalmente in materia di reati fallimentari, societari e tributari) più volte si è espressa sulla figura, ma spesso limitandosi alla mera enunciazione di formule astratte, se non di petizioni di principio. Infatti, la massima più comune qualificava l’amministratore di fatto come colui che esercita in modo continuativo e significativo, non occasionalmente, il potere gestorio, condotta che non comporta necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di governance (su tutti, Cassazione n. 49126 del 3 dicembre 2019).
Ma nel caso in esame, la Corte di legittimità ha il merito di elencare e raggruppare tutti quei comportamenti sintomatici di gestione e cogestione della società risultanti dall’organico inserimento del soggetto in qualsiasi momento dell’iter di organizzazione, produzione e commercializzazione di beni e servizi: dai rapporti di lavoro con i dipendenti, a quelli materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti, con la precisazione che, nel caso di esercizio di una parte limitata dei poteri tipici dell’amministratore, compito del giudice di merito è quello di valutarne la pregnanza.
In particolare, la qualificazione di amministratore di fatto si può desumere dall’individuazione e dall’apprezzamento di quelle condotte materiali “afferrabili” secondo le quali la continua e significativa ingerenza nella gestione della società sarebbe ravvisabile nel mantenimento delle relazioni commerciali con i principali clienti e fornitori, nella cura della gestione societaria nel comparto amministrativo, nella formulazione di direttiva nei confronti dell’amministratore di diritto (quest’ultimo in particolare ripreso dalla Cassazione n. 3011 del 24 gennaio 2020). E ancora, nell’apertura dei conti correnti e nella gestione dei flussi finanziari, nella presenza in occasione di una verifica fiscale e nella consegna della documentazione contabile richiesta (Cassazione n. 13676 del 11 aprile 2022), la costante assenza dell’amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia con attribuzione di autonomi e ampi poteri (Cassazione n. 28709 del 21 giugno 2018), e infine, l’uso a propria discrezione dei locali della società e del personale amministrativo (Cassazione n. 50643 del 7 novembre 2017).
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