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Locazione: senz’altro valida la disdetta inviata per PEC, anche se il contratto dispone diversamente

  • David Ascarelli
  • 20 mag 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11808 del 12 aprile 2022, ha sancito che le comunicazioni via PEC, a meno di particolari disposizioni normative di segno diverso, sono equiparate alle raccomandate con avviso di ricevimento. E’ dunque valida ed efficace la disdetta del contratto di locazione data per posta elettronica certificata. E ciò anche se il contratto faceva espresso riferimento alla raccomandata. La Corte ha inoltre aggiunto che, trattandosi nel caso de quo di un rapporto tra due imprese, esse sono per legge tenute ad avere un indirizzo PEC.


Il giudice del merito aveva, al contrario, ritenuto la comunicazione di recesso inefficace proprio in quanto effettuata via PEC. La società soccombente ha quindi proposto ricorso, affermando che la decisione del Tribunale di Bologna di considerare inefficace la disdetta del contratto di locazione degli immobili, in uso alla ricorrente, in quanto inviata a mezzo PEC e quindi non rispettosa della previsione inserita nel contratto di locazione (che prevedeva che il recesso dovesse avvenire con raccomandata A/R), si pone in netto contrasto con la legge che prevede in via generale che la raccomandata postale possa essere sostituita dall’invio di una comunicazione di posta elettronica certificata.


La Prima sezione civile ha infatti ribadito l'art. 48, comma 20, del D.lgs. 82/2005, a tenore del quale “La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”, equiparando la raccomandata postale alla trasmissione del documento via PEC (Cass. 26773/2016; Cass. 30532/2018). Allo stesso modo la Corte ha sostenuto che “l'art. 16, comma 6 e 9, della L. 185/2008, nell'imporre a tutte le imprese un indirizzo di posta elettronica certificata, ha previsto che le comunicazioni tra imprese possano essere inviate con lo strumento della posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l'utilizzo, e ciò in deroga all'art. 4 del D.P.R. n. 68/2005”.


Dott. David Ascarelli

 
 
 

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