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Rimane l'obbligo di pagamento dei canoni di locazione causati dal rispetto delle norme Covid-19

  • David Ascarelli
  • 30 ago 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 6 mag 2022

Continuano a susseguirsi le varie decisioni dei Giudici circa il mancato pagamento dei canoni di locazione dovuto alla necessità di rispettare le misure di contenimento anti Covid-19.


Da ultimo, si segnala l'Ordinanza del Tribunale di Roma del 9 settembre 2020, con la quale è stata fornita un'interpretazione dell'art. 3, comma 6 bis, del D.L. 6/2020, convertito nella L. 27/2020, il quale sancisce che il giudice, nell'accertare la responsabilità del debitore per inadempimento o ritardo, debba valutare in che misura l'inadempimento o il ritardo siano stati causati dalla necessità di rispettare le misure di contenimento anti Covid-19.


Nella fattispecie, non avendo il locatore disposto alcun abbuono o riduzione dei canoni di locazione, il giudice ha interpretato l'art. 3, comma 6 bis, del D.L. 6/2020 nel senso di ritenere temporaneamente giustificati i mancati ritardati pagamenti relativi ai canoni maturati durante la vigenza di dette misure di contenimento, fermo restando l'obbligo di pagamento di detti canoni alla cessazione delle misure restrittive.


In tal modo, viene quindi impedita la convalida degli sfratti intimati per canoni scaduti durante le suddette restrizioni, fermo restando l'obbligo della loro corresponsione una volta consentita la ripresa delle attività.


Detta interpretazione è stata anche confermata dal D.L. 34/2020, art. 216, comma 3, posto che quando il legislatore, per determinati tipi di locazioni (palestre, piscine, impianti sportivi privati), ha voluto ritenere giustificati, per alcuni mesi, i mancati pagamenti protrattisi dopo la cessazione delle misure anti Covid-19, riconoscendo ai conduttori, per alcune mensilità, il diritto ad una riduzione dei canoni, lo ha detto espressamente.


L'orientamento prevalente permane quindi (qualora la morosità si riferisca ai mesi di chiusura della attività disposti dalle autorità) quello di sospendere gli sfratti per morosità, ma non il pagamento dei canoni.


In ogni modo, si segnala la presenza di isolate pronunce che hanno espresso un favor nei confronti dei conduttori.


Dott. David Ascarelli

 
 
 

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