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Una nuova disciplina fiscale per le criptovalute

  • David Ascarelli
  • 27 mag 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

Con il Disegno di Legge n. 2572 del 13 gennaio 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2022), recante “Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio”, l’Italia ha compiuto un ulteriore passo verso la regolamentazione delle valute virtuali.


Infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con tale testo ha introdotto una disciplina rivolta a quei soggetti che vogliono operare nel paese tramite la prestazione di servizi relativi all’utilizzo della valuta virtuale e di un portafoglio digitale, istituendo in tal senso un apposto registro gestito dall’OAM, ovvero l’organismo preposto alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.


Nonostante il Disegno di Legge sia solo all’inizio dell’iter di formazione legislativa, ben potendo subire modifiche e revisioni, esso introduce due importanti articoli.


Il primo fornisce una definizione unitaria di valute virtuali, oltre a regolare taluni aspetti della disciplina antiriciclaggio. Il secondo invece introduce un’apposita normativa fiscale per gli operatori del settore ed i titolari di valute virtuali.


In particolare, con riferimento all’imponibilità IRPEF, il Disegno introduce il principio secondo cui il presupposto per la tassazione non sarebbe il "prelievo" a qualunque titolo dal proprio wallet, ma la conversione in euro o in valuta estera, prevedendo, quindi, l'irrilevanza fiscale degli scambi tra valute virtuali (crypto-to-crypto). Ulteriore condizione necessaria per l'imponibilità è il possesso complessivo di valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continuativi.


Inoltre, per il calcolo della plusvalenza viene previsto che, per le valute virtuali, il costo di acquisto sia determinato sulla base di documentazione avente data certa, anche attingendo dalla contabilità degli exchanger e wallet provider; nel caso di acquisizione di valute virtuali a titolo gratuito, il costo di acquisto viene assunto pari a zero. Se invece il contribuente non risulti in possesso della documentazione riguardante il costo di acquisto delle valute virtuali, il controvalore verrà calcolato sulla base del valore di cambio utilizzato dal contribuente nell'ultima operazione eseguita o, in assenza, al cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta dal contribuente.


In ogni modo, viene previsto un criterio forfettario per la determinazione della plusvalenza, in mancanza della precedente documentazione citata, nella misura del 25% del controvalore ricevuto.


E’ infine possibile, sulla base di un’apposita perizia giurata, versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF basa su aliquote progressive (i.e. 8%, 9% e 10%) e ottenere il riconoscimento fiscale, quale valore di acquisto, dal valore delle valute virtuali al 1 gennaio 2022. Tale rideterminazione dei valori determina un effetto premiale, poiché al ricorrere di particolari condizioni, permette di “sanare” quelle eventuali sanzioni per l’omesso monitoraggio fiscale nei periodi di imposta precedenti a quello in cui è posta in essere la rideterminazione dei valori.


Dott. David Ascarelli

 
 
 

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