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Aggiornamento del Garante della Privacy sulla videosorveglianza

  • David Ascarelli
  • 11 mag 2022
  • Tempo di lettura: 3 min

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha diramato alcune linee guida sul trattamento dei dati personali attraverso i sistemi di videosorveglianza installati da persone fisiche in ambito personale o domestico a tutela della sicurezza di persone o beni. Accenneremo qui di seguito alle questioni più rilevanti.


Innanzitutto è bene premettere che l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Va sottolineato, in particolare, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del c.d. “principio di minimizzazione dei dati” riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. E’ chiaro che comunque i dati trattati dovranno essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.


Per quanto riguarda le persone che transitano nelle aree videosorvegliate, esse dovranno obbligatoriamente essere informate della presenza delle telecamere. Tale informatica potrà essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello), il quale dovrà però contenere tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Esso dovrà essere collocato prima di entrare nella zona sorvegliata, in modo che l’interessato possa capire quale zona sia coperta dalla telecamera, così da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.


In merito ai tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate, il Garante ha statuito che “le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite” (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento), lasciando intendere che sarà il titolare del trattamento ad individuare i tempi di conservazione delle immagini. In ogni modo, si tenga conto che quanto più prolungato sarà il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata dovrà essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.


In relazione all’installazione di un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro, il Garante ha confermato che “esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970)”, esso viene considerato lecito.


Altresì è bene rammentare che per quanto riguarda il monitoraggio della proprietà privata, esso è consentito ma con alcuni limiti. Infatti il Garante precisa che “al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio”.


Infine, si rammenta che al fine di installare un sistema di videosorveglianza in ambito condominiale, sarà necessario, previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi presenti (art. 1136 c.c.), segnalare le telecamere con appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato (non più di 7 giorni).


Dott. David Ascarelli

 
 
 

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